FAQ
Che cosa è il whistleblowing?
Il whistleblowing è uno strumento volto ad incentivare l’emersione di violazioni (comportamenti, atti od
omissioni) di leggi o dei protocolli aziendali, che ledono l'interesse pubblico o l’integrità del Gruppo
Leonardo attraverso la presentazione di una segnalazione interna (in forma scritta od orale).
Quando è opportuno effettuare una segnalazione?
Al fine di promuovere la cultura della trasparenza e della correttezza nel contesto aziendale e
nell’operatività quotidiana, il Gruppo Leonardo incoraggia chiunque venga a conoscenza di violazioni
(comportamenti, atti od omissioni) di leggi o dei protocolli aziendali, anche potenzialmente lesivi
dell’interesse pubblico ovvero dell’integrità del Gruppo, ad effettuare una segnalazione in buona fede
tramite il Canale di Segnalazione Interna (Piattaforma
Whistleblowing).
Come è disciplinato il whistleblowing nel Gruppo Leonardo?
In conformità alla vigente normativa in materia di protezione del whistleblower, le Linee di
Indirizzo
sulla Gestione delle Segnalazioni descrivono il processo di gestione del whistleblowing per il
Gruppo
Leonardo. In particolare, le Linee di Indirizzo prevedono sia una tutela sulla riservatezza
dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione
sia una protezione da qualsiasi atto di ritorsione, diretto o indiretto, nei confronti della persona
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
Chi può fare una segnalazione?
Ai sensi del quadro normativo vigente, la persona segnalante o whistleblower è la persona fisica che
effettua la Segnalazione sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, ed in
particolare:
- lavoratori dipendenti o ex dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) del Gruppo Leonardo e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Gruppo Leonardo;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Gruppo Leonardo;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Leonardo o altra Società del Gruppo;
- lavoratori o collaboratori dei soggetti terzi aventi rapporti e/o relazioni d’affari con il Gruppo Leonardo (ad esempio clienti, fornitori, intermediari e partner nelle Joint Venture).
Posso fare una segnalazione anonima?
Sì, puoi segnalare anche anonimamente attraverso la Piattaforma Whistleblowing. Le segnalazioni anonime
rientrano nell’ambito delle Segnalazioni Ordinarie, come meglio descritto nelle Linee di Indirizzo sulla
Gestione delle Segnalazioni del Gruppo Leonardo.
Posso fare una segnalazione orale?
Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale. Per le segnalazioni
in forma orale, la persona segnalante può, alternativamente, allegare un file audio ovvero richiedere un
incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni attraverso la Piattaforma Whistleblowing.
Quali tipologie di violazioni posso segnalare?
Possono essere oggetto di segnalazione:
- illeciti amministrativi, contabili, civili e/o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
-
violazioni del Modello 231 e degli altri protocolli aziendali (Codice Etico, Codice Anticorruzione,
etc.),
tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- qualsiasi forma di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali;
- qualsiasi forma di corruzione tra privati;
- violenza psicologica sul lavoro (mobbing);
- molestie sessuali ed estorsione a sfondo sessuale;
- violazioni in materia di selezione e gestione del personale;
- violazioni in materia di selezione e gestione di fornitori, agenti o promotori commerciali;
- qualsiasi ritorsione subita dalla persona segnalante in connessione alla sua segnalazione;
- violazioni dei diritti umani.
-
illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali
relativi ai seguenti settori:
- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell’ambiente;
- radio protezione e sicurezza nucleare;
- tutela dell’ambiente;
- tutela dell’ambiente;
- sicurezza degli alimenti;
- salute pubblica;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno.
Cosa indicare all'interno della segnalazione? Ai fini di una efficace gestione, è opportuno che la segnalazione contenga ogni elemento utile a consentire lo svolgimento delle verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati anche trasmettendo, ove disponibili, evidenze documentali di supporto. Ad esempio:
- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e le modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- data e luogo dei fatti riportati;
- nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l’identificazione;
- nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- evidenze documentali che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.
Chi analizza le segnalazioni?
Le segnalazioni vengono analizzate dalla U.O. Management Audit & Whistleblowing4, operativa
nell’ambito
della U.O. Group Internal Audit (GIA) di Leonardo S.p.a., in qualità di Ufficio Gestore delle
Segnalazioni ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/23.
Alcune fasi del processo verifica delle segnalazioni sono oggetto di condivisione con organismi
collegiali del Gruppo Leonardo (Organismo di Vigilanza / Organo di Monitoraggio e Comitato
Segnalazioni). In particolare, l’Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo di diritto italiano
coinvolta (ovvero l’Organo di Monitoraggio della Società del Gruppo di diritto estero coinvolta), sulla
base dell’istruttoria preliminare predisposta dall’Ufficio Gestore, decide se archiviare la
segnalazione, o se, invece, richiedere approfondimenti sulla stessa; il Comitato Segnalazioni, tra
l’altro, sulla base dell’investigation report, valuta l’adeguatezza degli esiti delle verifiche
svolte
rispetto agli obiettivi di controllo, individuandole eventuali azioni correttive e/o di miglioramento da
porre in essere.
Come viene garantita la riservatezza dell’identità del segnalante?
Il Gruppo Leonardo, al fine di tutelare e garantire la riservatezza dell’identità della persona
segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale
identità, assicura discrezione e riservatezza nell’intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla
fase di ricezione a quella istruttoria e conclusiva. Medesime forme di tutela sono garantite anche in
favore della persona coinvolta. Inoltre, la Piattaforma Whistleblowing implementata dal Gruppo Leonardo
è uno strumento informatico che, anche tramite un sistema di crittografia, garantisce la riservatezza
dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella
segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Come persona segnalante posso beneficiare di una protezione da eventuali
ritorsioni?
Il Gruppo Leonardo garantisce protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti della Persona Segnalante per motivi collegati,
direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.
Come viene garantita la protezione dalle segnalazioni diffamatorie?
Le segnalazioni diffamatorie non sono ammesse e vengono censurate. In proposito, quando è accertata con
sentenza, anche non definitiva di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i
reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi
di dolo o colpa grave, le tutele da ritorsioni non trovano applicazione e alla persona segnalante è
irrogata una sanzione disciplinare.